Elezioni Trasparenti

Entro il settimo giorno prima delle elezioni, devono essere pubblicati sui siti dei partiti e degli enti elettorali il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati, per garantire la trasparenza nella consultazione elettorale.

La legge nr. 3 del 9 gennaio 2019, all’art. 1 comma 15, dispone che in apposita sezione, denominata «Elezioni trasparenti», del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale, ovvero del Ministero dell’interno in caso di elezioni del Parlamento nazionale o dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione elettorale, per ciascuna lista o candidato ad essa collegato nonché per ciascun partito o movimento politico che presentino candidati alle elezioni di cui al comma 14 sono pubblicati il curriculum vitae e il certificato penale dei candidati rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per l’elezione, già pubblicati nel sito internet del partito o movimento politico ovvero della lista o del candidato con essa collegato.

Data:
09-05-2025