Controlli e rilievi sull'amministrazione
Riferimenti normativi
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 Comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attivitàdelle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
- > Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- > Organi di revisione amministrativa e contabile
- > Corte dei conti
- > Debiti Fuori Bilancio
CONTENUTO AGGIORNATO AL 27-05-2024